Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Articolo 25 D.L. 165 del 2001
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs
n.59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998)
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti
alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate
da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale. ((48))
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile,
la titolarita' della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;
stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 22) che "Il
comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non
costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie,
anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero
ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Il docente delegato puo' essere retribuito esclusivamente a carico
dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la
specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo
88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico".
- Curriculum vitae del Dirigente Scolastico Curriculum vitae
- Dichiarazione Sostitutiva atto notorietà Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà
- Contratto T.I. Contratto del Dirigente Scolastico T.I.
Sottocategorie
- Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) 6
- Elenco posizioni dirigenziali discrezionali
- Posti di funzione disponibili
- Ruolo dirigenti





